Il riacquisto all'estero impedisce la decadenza dalle agevolazioni "prima casa"

Con la risposta n. 65 del 20 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di riacquisto di immobile da adibire a propria abitazione principale sito fuori dal territorio nazionale. Infatti, la fattispecie era già stata esaminata dalla circolare n. 31/E del 7 giugno 2010.

Nel 2010 un contribuente riferiva di aver acquistato un immobile in Italia fruendo delle agevolazioni “prima casa”, ma di volerlo vendere prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’acquisto in vista del trasferimento della propria residenza principale in Francia e chiedeva di conoscere se l’acquisto, entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia, di altro immobile in Francia da adibire a propria abitazione principale avrebbe impedito la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” a norma del comma 4 della nota II-bis all’art. 1 della TARIFFA – PARTE PRIMA allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In quell’occasione l’Agenzia delle Entrate – sulla scorta della primaria rilevanza, ai fini dell’esclusione della regola decadenziale, che l’immobile oggetto del riacquisto venga adibito ad abitazione principale del contribuente – concluse che “Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si decade dall’agevolazione, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.

Nella risposta a interpello del 2020 in esame, l’Agenzia delle Entrate conferma la conclusione del 2010 con riferimento all’acquisto, entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia, di altro immobile in Svizzera da adibire a propria abitazione principale. Conferma, inoltre, che spetterà tuttavia al contribuente dimostrare la circostanza che l’immobile all’estero, entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia, sia stato acquistato e adibito a propria abitazione principale, e ciò in sede di contraddittorio con l'Ufficio accertatore che, comunque, dovrà notificare l'avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall'agevolazione “prima casa”: “A detto avviso, infatti, il contribuente può opporsi con adeguata documentazione, presentando all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione “prima casa”, ossia che il riacquisto dell'immobile sito in Svizzera sia stato effettuato entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” nel territorio italiano e che la nuova abitazione sia stata destinata a dimora abituale del contribuente stesso. L'Ufficio accertatore valuterà, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza o meno delle condizioni dettate dalla normativa fiscale per non decadere dal beneficio goduto dell'agevolazione “prima casa”. Nell'esaminare detta documentazione l'Ufficio potrà, eventualmente, avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con la Svizzera”.

La documentazione fornita dal contribuente atta a dimostrare l’avvenuto riacquisto all’estero e l’avvenuta adibizione a propria abitazione principale dell’immobile all’estero non sarà pertanto di per sé sufficiente a impedire la decadenza; conferma, infatti, l’Agenzia delle Entrate che queste circostanze devono poter essere verificabili da parte dell'Amministrazione finanziaria mediante gli “strumenti di cooperazione amministrativa” citati sia nella circolare del 2010 sia nella risposta del 2020; strumenti che, nel caso di specie di riacquisto in Svizzera, sussistono.

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