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Irregolarità edilizie e responsabilità dell’agenzia immobiliare

Con la sentenza n. 784 del 16 gennaio 2020, la Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del dovere di informazione del mediatore immobiliare e, nel caso di specie, con riferimento alle irregolarità edilizie dell’immobile oggetto dell’incarico professionale affidatogli.

La suprema Corte afferma che il mediatore “pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell’adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico – giuridica (come l’accertamento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonchè, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poichè il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle; cosicchè, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente (cfr. Cass. 16.7.2010, n. 16623)”.

In particolare – continua la Corte – “la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione”.

Viene pure affermato che, quand’anche il mediatore non fosse stato a conoscenza di tali irregolarità edilizie, aveva comunque “l’obbligo con la diligenza professionale specificamente richiesta al mediatore di acquisire informative circa la regolarità edilizia del complesso immobiliare”, obbligo non assolto nel caso di specie.