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L'atto notarile informatico
L’atto notarile, nell’immaginario collettivo, si considera chiuso dall’apposizione della firma delle parti, seguita da quella del notaio e dall’apposizione del Sigillo di stato. Dal 2013, invece, è possibile che l’atto pubblico notarile venga formato anche in modo totalmente informatico anticipando l’agenda digitale del governo.
L’atto pubblico informatico è oggi obbligatorio esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma per chi lo vuole è possibile stipulare qualsiasi atto.
Come?
Perché scegliere l’atto pubblico informatico?
Un software innovativo per l’atto informatico notarile
iStrumentum è il nuovo software sviluppato da Notartel, in collaborazione con Aruba, e di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato che consente ai cittadini (dal gennaio 2016) di sottoscrivere dal notaio il proprio atto digitale, in assoluta sicurezza e semplicità. Il nuovo software non si limita a inserire nel documento l’immagine della firma, “catturando” il segno grafico inserito sul tablet. Con iStrumentum, Notartel ha messo a punto una firma grafometrica notarile evoluta rispetto a quella normale già diffusa su tablet, che consente, grazie a specifiche campionature, di acquisire una serie di dati biometrici propri della sottoscrizione di ciascuno, con caratteristiche peculiari di assoluta sicurezza. La firma di ciascun sottoscrittore di un atto sarà quindi associata al tempo di scrittura, alla pressione esercitata sul tablet, alla posizione della mano, alla velocità, accelerazione e ritmo nel momento della sottoscrizione, perfino all'inclinazione della penna: criteri che garantiscono la massima sicurezza, creando un legame indissolubile fra i tratti biometrici del firmatario e il documento sottoscritto e rendendo impossibile, ad esempio, il riutilizzo della stessa firma per atti diversi. In sintesi un software innovativo e di utilizzo immediato, facile da attivare e sicuro per la sottoscrizione di documenti informatici, anche in casi di possibili disconoscimenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali.
Fonte: www.notarito.it.
La Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha approvato alcune Frequently Asked Questions (FAQ) in diritto notarile dell’informatica. Queste le FAQ:
Clicca qui per consultarle.
Il notaio può fare una copia conforme di una pagina web?
Il notaio può rilascia sia copia digitale sia copia cartacea di una pagina web individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico (la pagina web) dal punto di vista della sua realtà fenomenica. La copia conforme avrà l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. a condizione che nell'attività di predisposizione della copia conforme siano rispettate alcune modalità operative, comuni sia alla copia digitale che a quella cartacea, inserendo l'indirizzo internet, tipo di browser impiegato per visualizzarla, l'ora in cui é stata visualizzata e i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza.
La Cassazione, Sezione Lavoro, 16 febbraio 2004, n. 2912, in Giur. It., 2004, p. 1335 ha, infatti, affermato che "La copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento".
Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà poi necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta. Infatti, la pagina web, oltre ad avere contenuti statici (testi o immagini), può averne di dinamici (che vengono eseguiti nella pagina stessa e forniscono grafica animata, interazione, suoni, pop up, link, in continuo movimento) ossia contenuti multimediali e non testuali non riproducibili con la mera scrittura o che semplicemente non possono essere "fermati" con una stampa. Tutto ciò non potrà essere riprodotto in un documento statico qual é la copia cartacea della pagina web e, pertanto, sarà più corretto utilizzare, in tal caso, il termine "estratto" poiché il contenuto della copia cartacea non corrisponderà, né potrà corrispondenre, a quello dell'originale pagina web, ma sarà limitato a quanto riproducibile su carta. La conformità dei contenuti diversi da quelli testuali (rectius: statici) non potrà essere attestata dal notaio nella copia cartacea della pagina web e così, laddove vi sia invece questa specifica esigenza del cliente, sarà necessario ricorrere alla perizia di un esperto, trattandosi di operazione che esula dall’attività di rilascio di copie propria del notaio.
Per le stesse ragioni, sarà opportuno mostrare al cliente la copia cartacea della pagina web salvata prima di procedere all’apposizione dell'attestazione di conformità.
Per saperne di più, in special modo sull'efficacia probatoria della copia conforme di una pagina web e sulla modalità di predisposizione, clicca qui.
Il notaio può fare una copia conforme di un'e-mail?
Per approfondimenti clicca qui.
Il notaio può allegare un APE con firma valida al momento della sottoscrizione, ma con certificato scaduto al momento della stipula dell’atto?
A uso interno dello studio: quesito di diritto dell'informatica n. 7-2014/DI.
E' valido l’estratto per riassunto dell’atto di morte, rilasciato da un Comune in formato elettronico con apposizione di timbro digitale?
A uso interno dello studio: quesito di diritto dell'informatica n. 4-2012/DI.