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La dichiarazione di successione

Le persone che ricevono un'eredità hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta sulle successioni. Se nell'asse ereditario sono presenti immobili o diritti reali immobiliari sono anche dovute le imposte ipotecarie e catastali. Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente tramite il servizio Entratel-Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Il nostro studio notarile é intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione. Per la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni di successione telematiche contattateci al seguente indirizzo e-mail: mariacrea@notaiomoscatiello.it.

Entro quanto tempo devo presentare la dichiarazione di succesione?

Salvi casi particolari, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi decorrenti dalla data di apertura della successione, ossia 12 mesi decorrenti dalla data del decesso, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto; tuttavia, anche se la dichiarazione di successione non é ancora stata presentata (perché non é ancora scaduto il termine di 12 mesi), gli eredi assumono da subito la veste di soggetti passivi obbligati al versamento dell’IMU e della TASI. Non è, cioé, prevista alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento dell'IMU e della TASI con la conseguenza che gli eredi, anche se non hanno ancora presentato la dichiarazione di successione, sono chiamati ad effettuare il versamento a saldo IMU e TASI entro le scadenze ordinarie. Per un approfondimento clicca qui.
Ricordate inoltre che, sebbene ci sia un anno di tempo per presentare la dichiarazione di successione, fintanto che non sarà stata presentata, a norma dell'art. 48 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"), non é possibile compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte (ad esempio la vendita di un immobile ereditato) e non é possibile disporre delle somme comunque depositate in banca (già intestate al defunto).

Chi é obbligato a presentare la dichiarazione di successione?

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  1. gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari;
  2. i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  3. gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  4. gli amministratori dell’eredità;
  5. i curatori delle eredità giacenti;
  6. gli esecutori testamentari;
  7. i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

E' sempre obbligatorio presentare la dichiarazione di successione?

Non v'é obbligo di presentare la dichiarazione di successione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  2. l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000,00 €;
  3. l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Risultano poi esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente a norma dell’art. 528 c.c.

Quali e quando si pagano le imposte sulla successione?

In caso di successione devono essere versate:

  1. l'imposta sulle successioni;
  2. le imposte ipotecaria e catastale, se nell'asse ereditaio sono presenti immobili;
  3. l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per la trascrizione nei Registri Immobiliari e la voltura in Catasto).

Le imposte ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali, devono essere preliquidati dal contribuente (vi provvederà, naturalmente, il notaio) e versati contemporanemente alla presentazione della dichiarazione di successione. Se non ricorrono speciali agevolazioni fiscali (come, ad esempio, quelle per la "prima casa"), l'imposta ipotecaria é dovuta nella misura del 2% e quella catastale nella misura dell'1%, da applicare al valore venale di comune commercio degli immobili ereditati; tuttavia, laddove venga dichiarato almeno il "valore catastale", questo non é suscettibile di accertamento o rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L’imposta sulle successioni viene invece liquidata dall’Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione presentata: dopo la presentazione della dichiarazione di successione al contribuente verrà notificato dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione con l'invito a provvedere al versamento dell'imposta. Naturalmente, prima di provvedere al versamento vi rivolgerete al notaio che controllerà la correttezza dall'avviso di liquidazione. L'imposta sulle successioni può essere versata a rate: almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante può essere versata in 8 rate trimestrali (12, per importi superiori a 20.000,00 €), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000,00 €.
Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni sono:

  1. del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1.000.000,00 €;
  2. del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 100.000,00 €;
  3. del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  4. dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

V'è poi un'ulteriore franchigia, pari a 1.500.000,00 € per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

Il defunto era intestatario di una cassetta di sicurezza in banca. Cosa devo fare?

A norma dell'art. 48, comma 6, del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346, le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza, tra gli altri, di un notaio che redige l'inventario del contenuto (con l'intervento di un perito stimatore), previa comunicazione da parte della banca all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. Le disposizioni si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti consulta il sito internet dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione e l'imposta di successione.

Clicca qui per scaricare l'elenco dei documenti che ci occorrono per predisporre e presentare una dichiarazione di successione.

Fonte, in parte, le Schede informative dell'Agenzia delle Entrate.