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Società per azioni
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Società a responsabilità limitata
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S.r.l. semplificata
La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l. semplificata) è una forma di società a responsabilità limitata recentemente introdotta dal legislatore per favorire l’imprenditorialità e disciplinata dall'art. 2463-bis c.c.
Possono esserne soci solo le persone fisiche senza limiti di età. Può essere composta anche da un unico socio.
L'ammontare del capitale sociale deve essere compreso tra minimo 1,00 € e massimo 9.999,99 € e deve essere interamente sottoscritto e versato all'organo amministrativo all'atto della costituzione. I conferimenti devono farsi in danaro; non sono, quindi, ammessi i conferimenti in natura (di beni, di crediti, ecc.). Se l'ammontare complessivo del capitale sociale é inferiore a 3.000,00 €, il versamento può anche essere effettuato in contanti; se, invece, l'ammontare complessivo del capitale sociale é pari o superiore a 3.000,00 €, il versamento deve avvenire con mezzi capaci di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, preferibilmente con assegno circolare non trasferibile intestato alla futura società.
Da un lato, ha il vantaggio di poter essere costituita con un costo iniziale contenuto in quanto, per espressa previsione di legge, l'atto costitutivo della S.r.l. semplificata è esente dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo (normalmente dovuti per l'iscrizione delle società al registro delle imprese) e non sono dovuti onorari notarili; é invece dovuto il diritto camerale annuale. Di fatto, in sede di costituzione devono essere versati soltanto 300,00 € (di cui 200,00 € di imposta di registro e 100,00 € di diritto camerale annuale). Nel caso di S.r.l. semplificata unipersonale devono essere versati 390,00 € (perché all'imposta di registro e al diritto camerale annuale occorre aggiungere 90,00 € di diritti di segreteria per la comunicazione unico socio).
Dall'altro lato, ha lo svantaggio che l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità ad un modello standard previsto dalla legge che non può essere modificato (le clausole del modello standard sono inderogabili). Non é quindi possibile porre limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali (divieti di alienazione, clausole di prelazione, clausole di gradimento, ecc.), né disciplinare la sorte delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio, né ripartire le competenze tra l'assemblea e l'organo amministrativo, né prevedere la data di chiusura degli esercizi sociali (che, quindi, non potranno coincidere con l'anno solare ma decorreranno dalla data di costituzione) e, più in generale, non sarà possibile adattare l'atto costitutivo a specifiche esigenze dei soci. E' invece possibile scegliere se la società sarà amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. E' anche possibile affidare l'amministrazione della società a non soci.
Clicca qui per consultare il modello standard di atto costitutivo di S.r.l. semplificata.
Clicca qui per scaricare l'elenco dei documenti che occorrono per costituire una S.r.l. semplificata.
Società semplice
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Società in nome collettivo
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Società in accomandita semplice
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