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Disposizioni anticipate di trattamento

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Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”).
La legge sul testamento biologico, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Che cosa sono le DAT?

Il cuore della legge sul testamento biologico è l’introduzione della disciplina delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), con le quali “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può […] esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” (art. 4, comma 1). Le DAT sono delle indicazioni che la persona, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare.
Dopo un travagliato iter giudiziale, la legge sul testamento biologico ha definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e l’idratazione artificiale possano essere rifiutate: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento […] il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. […]. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale” (art. 1, commi 5 e 6).

Chi può fare le DAT?

A norma dell’art. 4, comma 1, le DAT posso essere fatte da “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere”.

Posso andare dal notaio a fare la DAT?

Sì, a norma dell’art. 4, comma 6, le DAT devono essere redatte, tra l’altro, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.
A norma dell’art. 4, comma 7, le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Per predisporre la vostra DAT rivolgetevi direttamente al notaio Roberto Moscatiello all'indirizzo e-mail robertomoscatiello@notaiomoscatiello.it.

Vorrei fare una DAT ma non so o non posso firmare?

La legge notarile prevede la possibilità di stipulare la DAT in presenza di due testimoni. Inoltre, a norma dell’art. 4, comma 7, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di predisporre quella cartacea, “le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare”.

Devo consultare un medico?

Assolutamente sì. L’art. 4, comma 1, della legge sul testamento biologico stabilisce che la DAT può essere fatta soltanto “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”. A tal scopo, la stessa legge promuove e valorizza “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico” (art. 1, comma 2).
È essenziale il, e la legge del testamento biologico si fonda sul, principio fondamentale di una scelta consapevole. Si è portati a pensare che sia sufficiente rifiutare indistintamente i trattamenti di “fine vita” o acconsentire all’eutanasia o al suicidio assistito. Non è così! In Italia l’eutanasia vera e propria, cioè l’intervento di un medico che somministra farmaci e induce la morte del paziente, è illegale. Nemmeno è legale il suicidio assistito, cioè quella formula prevista in alcuni Paesi secondo la quale il personale medico fornisce i farmaci per il “fine vita”, ma è poi il paziente a doverli assumere in autonomia. Il cittadino italiano può compilare una DAT in cui spiega cosa fare se una malattia o un incidente lo mettono in condizioni di non poter più fornire il proprio consenso o meno ai trattamenti medici, ma questa scelta presuppone la conoscenza di quali sono i trattamenti medici di “fine vita” e in quali condizioni vengono applicati al paziente.
Dovete contattare il vostro medico di famiglia o altro medico di fiducia per assumere adeguate informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulle scelte terapeutiche e sui singoli trattamenti sanitari di “fine vita” così poi potendo decidere consapevolmente quali ricevere e quali rifiutare. Il notaio non è un medico, non può e non deve dare queste informazioni; pertanto, vi recherete dal notaio solo dopo aver consultato un medico che, è opportuno, vi avrà rilasciato un certificato in cui attestata che siete stati adeguatamente informati in ordine ai trattamenti medici di “fine vita”.

E se poi cambio idea?

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme ordinariamente previste, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Chi è il fiduciario?

La legge sul testamento biologico prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario, cioè una persona di fiducia del disponente che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nell’eventualità che il disponente sia divenuto incapace di farlo autonomamente. In tale eventualità, il medico è comunque tenuto a rispettare la DAT ma questa, magari redatta anni or sono e superata dalle nuove conoscenze mediche, potrebbe apparire palesemente incongrua o non corrispondente alla condizione clinica attuale del disponente ovvero potrebbe essere sopravvenute nuove terapie (inesistenti quanto è stata sottoscritto la DAT) capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In queste ipotesi potrebbe essere opportuno disattendere la DAT ma il disponente è divenuto incapace di autodeterminarsi (a causa della malattia, dell’incidente) e non può rinnovare o modificare il proprio consenso. Ebbene, in tale eventualità le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico in accordo con il fiduciario. Nel caso di disaccordo tra il medico e il fiduciario la decisione è rimessa al Giudice Tutelare. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Si possono nominare più fiduciari?

La legge non lo vieta, ma non è opportuno perché potrebbero sorgere contrasti tra i più fiduciari. È invece opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo fiduciario non possa o non voglia accettare l’incarico.

Come vengono conservate le DAT?

Dall'1 febbraio 2020 é entrata in funzione la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione e alla raccolta telematica delle DAT.