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La donazione

Lo studio notarile si occupa di qualsiasi tipo di donazione (donazioni di beni immobili, donazioni di beni mobili, donazioni di danaro, donazioni indirette a figli o altri parenti per l’acquisto della casa, ecc.) e di atti a titolo gratuito.

Cos’è la donazione?

A norma dell’art. 769 c.c., “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. Con la donazione, una persona (il donante) si spoglia (per intenderci, regala) a un’altra persona (il donatario) un proprio bene. Il donante, quindi, si priva di qualcosa di suo senza avere nulla in cambio. Lo fa, si dice, per spirito di liberalità, per il desiderio stesso di beneficiare qualcuno. La donazione, inoltre, è un contratto e, pertanto, salvo casi eccezionale è irrevocabile.

Quando la donazione è revocabile?

La donazione è un atto soggetto a revocazione per alcune cause tassative di natura etico-sociale. In particolare, può essere revocata:
a) per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
b) per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti dopo la donazione ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

La forma della donazione

Proprio perché il donante si priva irrevocabilmente di qualcosa di suo senza avere nulla in cambio, il legislatore vuole che la donazione avvenga in forma solenne, cioè per atto pubblico davanti a un notaio e due testimoni. La forma solenne della donazione è di fondamentale importanza. Mi piace sempre dire, per provare a spiegare l’importanza della forma nella donazione, che la forma diventa sostanza: la presenza del notaio e dei testimoni sono previste a garanzia della sicurezza e della genuinità della formazione della volontà di donare perché, una volta firmata la donazione, il bene è “perduto” e il patrimonio del donante è irrevocabilmente depauperato, senza possibilità di ripensamenti.
Ma v’è di più.

La donazione e la tutela dei legittimari

La legge tutela alcune categorie di familiari (che si chiamano legittimari) a loro riservando una quota dell’eredità (che si chiama quota di legittima). Questi legittimari sono i discendenti (figli, nipoti e così via), gli ascendenti (genitori, nonni e così via) e il coniuge e devono inderogabilmente ricevere la loro quota di legittima anche contro la volontà del defunto. La quota di legittima riservata dalla legge a questi familiari varia in funzione della loro esistenza o meno e del loro numero. È un calcolo molto complicato perché deve tener conto del grado di parentela dei legittimari, del numero dei legittimari, dei debiti del defunto e delle eventuali donazioni fatte in vita dal defunto. Calcolata la legittima, viene individuata, per differenza, l’entità della quota dell’eredità di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento a favore di chi voleva (che si chiama quota disponibile). Per un’indicazione delle quote di legittima riservate dalla legge clicca qui.
Ma perché parliamo di quest’argomento nella donazione? Perché la donazione, nel nostro ordinamento: a) se è fatta a un legittimario, è considerata un’anticipazione della sua quota di legittima; b) se è fatta a un estraneo (cioè a chi non è legittimario), è considerata come un atto che “svuota” la futura eredità. Ebbene, proprio a causa di questo stretto rapporto tra la donazione e la futura successione ereditaria del donante e a causa di complicati meccanismi successori (calcolo della legittima, azione di riduzione, azione di restituzione) volti a tutelare i legittimari, occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva circolazione del bene donato o l’ottenimento di un mutuo garantito da ipoteca sul bene donato.
Inoltre, la donazione effettuata a un solo legittimario (ad esempio a un figlio) può alterare i futuri rapporti ereditari con gli altri legittimari (ad esempio un altro figlio cui nulla è stato donato) e potrebbe dar luogo a dolorosi contenziosi familiari.

La donazione su misura

Con il notaio scoprirai poi che la donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Infatti, è possibile inserire nella donazione apposite clausole allo scopo di soddisfare specifici desideri del donante:
a) una condizione (ad esempio ti dono questa casa a condizione che ti laureerai in giurisprudenza);
b) un onere (ad esempio ti dono questa casa con l’onere di prestarmi assistenza o di mantenermi finché vivrò);
c) donare a favore di un figlio concepito ma non ancora nato;
d) donare a favore di un futuro figlio, nemmeno concepito, di una determinata persona vivente;
e) donare più beni ma con la facoltà del donante, ad esempio se ne avrà bisogno, di disporre di qualche bene compreso nella donazione;
f) donare prevedendo però che, se il donatario dovesse morire prima del donante, i beni donati torneranno indietro al donante;
g) donare un bene con riserva di usufrutto a vantaggio del donante: ciò significa che il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendo per sé l’usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della morte (o al termine stabilito); il donante che si è riservato l’usufrutto avrà il godimento del bene (ad esempio potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto) ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte.

Perché quindi serve il notaio per donare?

Il notaio, quindi, non serve solo per una questione formale. In considerazione della complessità dei problemi che possono nascere da una donazione il notaio serve perché darà preziosi consigli:
a) per evitare futuri e dolorosi contenziosi familiari;
b) per evitare rilevanti problemi di successiva commerciabilità dei beni donati;
c) per “tagliare su misura” la tua donazione prevedendo clausole specifiche;
ma, più in generale, per il suo ruolo centrale al fine di pianificare gli assetti futuri della famiglia con serenità e consapevolezza.

Per ulteriori approfondimenti sulla donazione consulta la Guida del Notariato La donazione. Donare consapevolmente.

Fonte, in parte: www.notariato.it.