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Il deposito del testamento olografo

Il testamento è un atto unilaterale di ultima volontà con il quale qualsiasi persona capace di intendere e di volere dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Esistono diverse forme di testamento, ma quelle principali sono l’olografo e il pubblico (per un maggiore approfondimento sulle differenze tra le due tipologie testamentarie citate cliccare sul seguente link https://notaiomoscatiello.it/servizi/testamenti/66).

Tra le due forme testamentarie citate il testamento olografo, benché molto semplice e di comune utilizzo, presenta notevoli svantaggi:

  1. dopo la morte del testatore può finire nelle mani sbagliate (ad esempio un figlio diseredato che lo nasconde o lo distrugge);
  2. potrebbe essere smarrito;
  3. potrebbe essere falsificato.

Cosa fare per proteggere il testamento olografo?

Affinché il testatore abbia la sicurezza che il proprio testamento olografo non venga alterato, distrutto o smarrito, può decidere di depositarlo presso un notaio, con la facoltà di ritirarlo se lo desidera. Il deposito può essere fatto direttamente dal testatore o da un soggetto terzo, in carta libera o in busta chiusa, procedendo o con il deposito fiduciario oppure con il deposito formale, necessariamente presso lo studio del notaio depositario. Pertanto se il testatore è impossibilitato a recarsi presso lo studio del notaio può incaricare al deposito un soggetto terzo, senza necessità di una procura formale. Vediamo di seguito le differenze fra le due modalità di deposito.

Deposito fiduciario presso un notaio

Il testatore può decidere di depositare il proprio testamento olografo, a titolo di mero favore, presso un notaio. In tal caso si ha il c.d. deposito fiduciario, il quale consiste in un deposito del tutto informale, che si basa sul rapporto di fiducia (di tipo professionale) tra il testatore e il notaio depositario. In tal caso il notaio depositario avrà l’obbligo di custodire con assoluta segretezza e accortezza la scheda testamentaria a lui consegnata: il notaio quindi si occuperà solo della corretta conservazione della scheda olografa. Di tale deposito il notaio non lascia alcuna ricevuta scritta. Pertanto non sarà possibile in alcun modo, sulla base di un documento scritto ufficiale, avere prova dell’avvenuto deposito presso il notaio depositario. Sarà compito del testatore comunicare l’avvenuto deposito ad amici e parenti, cosicché al momento della sua morte saranno già a conoscenza del luogo in cui il testamento si trova, per poi procedere alla sua pubblicazione. Questa forma di deposito, però, seppur in grado di garantire l’integrità della scheda testamentaria, presenta dei rischi. Infatti, può accadere che il professionista cessi la sua attività prima della morte del testatore oppure che si trasferisca in altro distretto. In questi casi si potrebbero perdere le tracce del testamento, con relativo pericolo di smarrimento, proprio perché esso non fa parte del novero dei documenti depositati ufficialmente tra gli atti del notaio (che nei casi suesposti sono trasferiti in toto presso l’Archivio Notarile competente). Potrebbe, inoltre, accadere che, non essendoci alcuna prova scritta dell’avvenuto deposito, rimanga completamente sconosciuto il notaio depositario o addirittura l’avvenuto deposito.

Deposito formale presso un notaio

Il testatore può, in alternativa, procedere con il c.d. deposito formale del proprio testamento olografo. Tale forma di deposito prevede la consegna del testamento al notaio il quale contestualmente procede alla redazione di un apposito verbale di deposito ricevuto alla presenza di due testimoni. Tale verbale è messo agli atti del notaio, tra i repertori di ultima volontà. Nonostante la pubblicità del verbale, il testamento olografo e il relativo contenuto rimangono totalmente segreti fino alla morte del testatore. Il verbale, quindi, permette solo di conoscere il notaio depositario, la data, l’ora e il luogo del deposito. Ne consegue che, ai sensi dell’art 67, comma secondo, L.N. solo il testatore o persona munita di speciale mandato in forma autentica possono richiedere copia o estratto del testamento depositato. Come si può notare questo tipo di deposito pone molte più garanzie rispetto al deposito fiduciario, sia perché si ha notizia certa del luogo e della data di deposito, sia perché in caso di trasferimento del notaio in altro luogo o in caso di cessazione della sua attività non può andar perso e sarà sempre reperibile. Bisogna ricordare che il testamento olografo depositato formalmente con verbale presso un notaio è e rimane olografo, pertanto dovrà comunque essere scritto interamente di pugno dal testatore e dovrà contenere l’indicazione della data e della sottoscrizione del soggetto che lo ha redatto.

Cosa accade a seguito della morte del depositante?

Al momento del decesso del depositante, chiunque sia a conoscenza del luogo in cui trovasi la scheda testamentaria può recarsi presso il notaio depositario per procedere alla pubblicazione del testamento, da farsi necessariamente presso lo studio del notaio depositario, dietro esibizione del certificato di morte o estratto dell’atto di morte del depositante.

Conclusioni

Chiunque abbia redatto un testamento olografo può decidere di tutelarne la relativa scheda testamentaria mediante il deposito fiduciario o il deposito formale, così come indicato nei precedenti paragrafi. In ogni caso la segretezza del testamento è sempre garantita, come anche l’integrità dello stesso.

Pertanto, qualora si volesse procedere con il deposito del proprio testamento olografo presso il nostro studio notarile è possibile contattarci ai seguenti indirizzi email:

Dott.ssa Giulia Filograna: giuliafilograna@notaiomoscatiello.it

oppure segreteria@notaiomoscatiello.it

Dott.ssa Giulia Filograna