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Testamenti

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È radicata nella coscienza dell’uomo l’esigenza di predisporre in vita un assetto patrimoniale da valere quando avrà cessato di vivere: “Voglio sistemare le cose per quando non ci sarò più” mi sento spesso dire. E in questo delicato momento le persone si rivolgono ai notai, depositari della conoscenza giuridica in materia testamentaria.
Nel sentire comune, il testamento veicola lasciti patrimoniali (eredità, legati, divisioni, diseredazioni, ecc.). Invece, il testamento può veicolare anche disposizioni a contenuto non patrimoniale (riconoscimento di un figlio naturale, disposizioni a favore dell’anima, disposizioni sulla sepoltura, ecc.).
Nono solo. Il testamento è uno strumento giuridico “antico” eppur “moderno”; infatti, il testamento può veicolare disposizioni al passo coi tempi quali lasciti di partecipazioni sociali, imprese, software, marchi e brevetti, password, file, ecc.
Naturalmente il notaio Roberto Moscatiello assiste e sa consigliare al meglio le persone nella predisposizione del proprio testamento con attenzione non solo al contenuto patrimoniale, ma anche ai risvolti personali e familiari delle scelte del testatore.
Questi risvolti personali e familiari fanno del testamento un atto personalissimo e, per questo, tutti i colloqui necessari per arrivare a confezionare il vostro testamento saranno sempre condotti personalmente dal notaio.
Sempre a ragione di questi risvolti personali e familiari il testamento è un atto segreto: il notaio, fintanto che il testatore è in vita, non solo non può rivelare il contenuto di un testamento, ma nemmeno può rivelarne l’esistenza, se non al testatore medesimo.

Cos’è il testamento?

Il testamento è un atto unilaterale di ultima volontà con il quale qualsiasi persona capace di intendere e di volere dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.
Esistono diverse forme di testamento ma quelle principali sono l’olografo e il pubblico.

Cos’è il testamento olografo?

Il testamento olografo è quello interamente scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore; non può essere scritto a macchina, né al computer, né da un terzo sotto dettatura del testatore.
Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta notevoli svantaggi:

  1. dopo la morte del testatore può finire nella mani sbagliate (ad esempio un figlio diseredato che lo nasconde o lo distrugge);
  2. potrebbe essere smarrito;
  3. la volontà del testatore potrebbe essere invalida e inattuabile a causa di errori di diritto nella predisposizione delle disposizioni testamentarie;
  4. potrebbe essere falsificato;
  5. potrebbe esserne contestata l’autenticità;
  6. potrebbe essere valido ma di difficile interpretazione e, così, di fatto inattuabile.

Tutti casi che si verificano, anche frequentemente, e che rendono vana la volontà del testatore.
Se desiderate fare un testamento olografo “fai da te” consultate comunque il notaio che vi guiderà e vi consiglierà nella predisposizione delle disposizioni testamentarie. Non solo. Dopo averlo scritto consegnatelo comunque al notaio che, oltre a farne una verifica formale, provvederà a conservarlo per voi in sicurezza insieme agli altri atti di ultima volontà.
Poiché il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore alcune persone (analfabeti, impossibilitati a scrivere, ecc.) non possono farlo e devono ricorrere obbligatoriamente al testamento pubblico.

Cos’è il testamento pubblico?

Il testamento pubblico è un vero e proprio atto notarile scritto e ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Questa forma di testamento risolve tutte le problematiche suesposte proprie del testamento olografo:

  1. non può essere distrutto o celato perché viene conservato dal notaio e, se il notaio cessa dall’esercizio della pubblica funzione, il testamento pubblico viene preso in consegna dall’Archivio Notarile (organo periferico del Ministero della giustizia). Nemmeno il notaio che l’ha ricevuto può distruggerlo o celarlo perché una copia del testamento pubblico viene immediatamente consegnata all’Archivio Notarile (in busta sigillata con la ceralacca a garantirne la segretezza);
  2. per le stesse ragioni non può essere smarrito;
  3. è il notaio a scrivere il testamento nella garanzia del rispetto dell’ordinamento giuridico;
  4. non può essere falsificato;
  5. ha la forza probatoria tipica dell’atto notarile, il notaio e i testimoni sono garanzia di autenticità;
  6. la volontà del testatore viene indagata, accertata e tradotta in linguaggio giuridico dal notaio in maniera chiara, incontestabile e non suscettibile di diverse interpretazioni.

E se dopo aver fatto testamento cambio idea?

Il testamento, indipendentemente dalla forma adottata (pubblico, olografo, altro), è un atto revocabile, può cioè essere modificato o revocato in qualsiasi momento. Inoltre, il diritto di revocare o modificare il testamento è irrinunciabile. Quand’anche abbiate promesso un lasciato o addirittura sottoscritto un documento in cui vi siete impegnati a un lascito, potrete sempre cambiare idea e disattendere quella promessa senza alcuna conseguenza giuridica.

Voglio diseredare mio figlio!

La legge italiana tutela alcuni familiari (chuamati legittimari) ai quali riserva una quota dell’eredità (chiamata quota di legittima). Questi familiari sono i discendenti in linea retta del defunto (figli, nipoti, e così via), gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni, e così via) e il coniuge. I legittimari devono ricevere la quota di legittima anche contro la volontà del defunto eventualmente espressa per testamento. Per una indicazione delle quote di legittima riservate dalla legge clicca qui.
La quota di legittima riservata dalla legge a questi familiari varia in funzione della loro esistenza o meno e del loro numero. È un calcolo molto complicato perché deve tener conto del grado di parentela dei legittimari, del numero del legittimari, dei debiti del defunto e delle eventuali donazioni fatte in vita dal defunto. Calcolata la legittima, viene individuata l’entità della quota di eredità di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole (chimata quota disponibile).
Ci sono quindi dei complicati limiti quantitativi e qualitativi alla libertà di fare testamento che è essenziale verificare con il notaio a prescindere dalla forma scelta per il proprio testamento (olografo, pubblico, altro). Questi limiti, nella consapevolezza che il legittimario leso nella quota di legittima o totalmente estromesso dall’eredità potrà agire giudizialmente, possono essere “forzati”.

È fondamentale, quindi, “rivolgersi al notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla specifica competenza in materia successoria, il notaio potrà suggerire, in caso di testamento pubblico, le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge” (fonte www.notariato.it).