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Lo studio notarile si occupa anche della vidimazione (o bollatura):
a) dei libri contabili;
b) dei libri sociali;
c) degli altri libri e registri previsti da leggi speciali.
Per la vidimazione devono essere consegnati allo studio notarile:
a) il libro o registro da vidimare;
b) l’attestazione del versamento della tassa sulle concessioni governative. Se la tassa sulle concessioni governative è stata versata mediante bollettino postale, deve essere consegnato allo studio notarile l’originale del bollettino postale; se, invece, è stata versata mediante mod. F24 telematico, deve essere consegnata allo studio notarile una copia del mod. F24 telematico.
Le marche da bollo e le marche Cicerone, se non fornite dal cliente, saranno applicate dallo studio notarile.
Il costo di una vidimazione è di 150,00 €, I.V.A. compresa, escluse le eventuali marche da bollo e marche Cicerone (se dovute). L'importo deve essere pagato al momento del ritiro.
Per richieste di vidimazioni è possibile contattare lo studio notarile inviando una e-mail al seguente indirizzo: segreteria@notaiomoscatiello.it.
La vidimazione (o bollatura) dei libri contabili
La vidimazione dei libri contabili (libro giornale, libro degli inventari, libro sezionale del libro giornale e libro sezionale del libro degli inventari) previsti dal codice civile (artt. 2214 e seguenti) e di quelli previsti dalle norme fiscali (registri I.V.A., registro beni ammortizzabili, ecc.) è facoltativa. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
La vidimazione (o bollatura) dei libri sociali
È, invece, obbligatoria la vidimazione iniziale (cioè prima d’esser posti in suo) dei libri sociali obbligatori delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata) e cooperative, comprese quelle consortili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
Per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, anche consortili, i libri sociali obbligatori da vidimare sono quelli individuati dall’art. 2421 c.c.:
Per le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, anche consortili, i libri sociali obbligatori da vidimare sono quelli individuati dall’art. 2478 c.c.:
Stante il richiamo contenuto nell’art. 2519 c.c., le società cooperative devono tenere i libri sociali previsti per le società per azioni dall’art. 2421 c.c. ovvero quelli previsti per le società a responsabilità limitata dall’art. 2478 c.c. a secondo che abbiano adottato le norme delle società per azioni o quelle delle società a responsabilità limitata, con l’aggiunta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto di cui all’art. 2541 c.c.
Per queste categorie di soggetti (si tratta, come accennato, delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società a responsabilità limitata semplificate e delle società cooperative, anche consortili) resta in vigore, per la vidimazione, l’applicazione della tassa sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo.
Tassa sulle concessioni governative
Le società di capitali, anche consortili, per la numerazione e bollatura di libri sociali e registri contabili sono obbligate a versare la tassa annuale sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (recante “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”) di importo variabile in funzione dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione:
a) 309,87 €, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 €;
b) 516,46 €, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è l’1 gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. L’importo del versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
Il pagamento della tassa sulle concessioni governative può avvenire in uno dei seguenti modi:
a) per le società di nuova costituzione: mediante versamento su c/c postale n. 6007 intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. con causale “BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI”;
b) per le società di nuova costituzione in possesso di partita I.V.A.: mediante versamento con il mod. F24 esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo “7085 – VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI”;
c) per le società già iscritte: mediante versamento, entro il 16 marzo di ogni anno, con il mod. F24 esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo “7085 – VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI” e indicando l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno deve essere versata la tassa forfettaria, mentre nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno.
Per le società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni, la tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 67,00 € ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. La tassa può essere pagata anche applicando sul libro o registro una marca sulle concessioni governative (c.d. marca Cicerone) di corrispondente importo.
Per le cooperative edilizie, la tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 16,75 € ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma dell’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Le cooperative sociali e loro consorzi sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma del combinato disposto dell’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e dell’art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460 (recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), nonché dell’art. 82, commi 1 e 10, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117 (recante “Codice del Terzo Settore”).
Gli enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma dell’art. 82, commi 1 e 10, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117. A norma dell’art. 1, comma 1, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Imposta di bollo
Per ogni libro è prevista l’applicazione di una marca da bollo da 16,00 € per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Le ONLUS, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”).
Le cooperative sociali e loro consorzi sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma del combinato disposto dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117. A norma dell’art. 1, comma 1, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.