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Emergenza COVID-19: denuncia di eventi successivi alla registrazione

Con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito se l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto di cui all’art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 possa intendersi incluso fra gli adempimenti tributari sospesi a norma dell’art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ebbene, l’art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede una particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi in cui, successivamente alla registrazione di un atto, si verifichino eventi che richiedano una nuova liquidazione dell’imposta rispetto a quella già corrisposta. Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono un’ulteriore liquidazione di imposta. Questi eventi devono essere obbligatoriamente denunciati dalle parti contraenti o dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono, entro 20 giorni dal loro verificarsi (30 giorni per il caso di registrazione telematica, precisa l’Agenzia dell’Entrate). A seguito della presentazione della denuncia, l’Ufficio liquiderà l’ulteriore imposta dovuta.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale adempimento tributario, da cui scaturisce un’ulteriore liquidazione d’imposta, rientri nell’ambito applicativo dell’art. 62, comma 1, cit. secondo cui "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata". Pertanto, se "il termine relativo all’obbligo di presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 19 scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento è da considerarsi sospeso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 62. Resta inteso" – continua l’Agenzia delle Entrate – "che tale adempimento, benché sospeso, possa comunque essere posto in essere dai soggetti legittimati anche durante tale periodo di sospensione".

Poiché, poi, il comma 6 dell'art. 62 cit. prevede che "Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni", le denunce sospese dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

"Tale conclusione resta valida" – continua l’Agenzia delle Entrate – "anche nella specifica ipotesi in cui l’obbligo della denuncia di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sia conseguente all’avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento degli stessi in società, al fine dell’esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero del beni culturali, prevista dagli articoli dal 60 al 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".