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L’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” – cioè dal 9 aprile 2020 – “e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Fino alla data del 31 dicembre 2020 e per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, viene escluso per le società di capitali l’obbligo di procedere alla riduzione del capitale sociale e l’obbligo di deliberare lo scioglimento delle stesse quando le perdite di capitale sociale non siano state ripianate.
Lascia però un po' perplessi lo spatium temporis di applicazione previsto dal legisltaore perché la norma fa riferimento al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cioè il 9 aprile 2020) e il 31 dicembre 2020 ma, in realtà, le perdite che si verificheranno a causa del periodo emergenziale COVID-19 probabilmente impatteranno in maniera significativa sul bilancio delle società che verrà chiuso al 31 dicembre 2020 la cui approvazione avverrà nel corso dei primi mesi dell’anno 2021. È quindi probabile che la norma debba interpretarsi in funzione del periodo di riferimento e non quale data in cui il bilancio sarà approvato.
Circa le operazioni sul capitale sociale il tenore della norma emergenziale ("non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile") sembra lasciare intendere la legittimità della possibilità di procedere comunque con una delibera di riduzione del capitale sociale (laddove ricorrano i presupposti delle norme richiamate), mentre potrebbe sorge il dubbio circa la possibilità di sciogliere comunque la società ai sensi del n. 4) dell’art. 2484 c.c. dal momento che la causa di scioglimento, recita la norma, “non opera” e potrebbe sembrare inderogabilmente esclusa ex lege.
La norma speciale in commento non comprende il comma 1 dell’art. 2446 c.c. e i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2482-bis c.c.; pertanto, anche nel periodo emergenziale COVID-19, a fronte di una perdita del capitale sociale accertata da apposita situazione patrimoniale corredata dalla relazione dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, l’assemblea deve essere convocata per adottare gli opportuni provvedimenti.
La norma emergenziale trova applicazione anche alle società cooperative.