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L’art. 8 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) dispone che “Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile”.
La norma sospende, quindi, l'applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. disattivando temporaneamente il meccanismo di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Nell'attuale situazione congiunturale, infatti, l'applicazione di tali meccanismi è parsa - come spiegato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legge – “eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento”.
La norma si applica ai soli finanziamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) e il 31 dicembre 2020.