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Emergenza COVID-19: non sono sospesi i termini per la redazione degli inventari di eredità

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, il c.d. “Decreto Cura Italia”) non sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari delle accettazioni con beneficio di inventario (artt. 484 e seguenti c.c.): “Il Decreto non sospende i predetti termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine”.

Ricordiamo che, a norma dell’art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i 3 mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 c.c. ha un termine di 40 giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

A norma dell’art. 487 c.c., invece, il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di 3 mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell’art. 485 c.c.; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei 40 giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Sennonché, la disciplina civilistica richiamata dall’Agenzia delle Entrate e sopra riportata prevede sì la possibilità di ottenere una proroga dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ma l’attività giudiziaria è sospesa.