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Emergenza COVID-19: sospesi i termini di presentazione delle dichiarazioni di successione

L’art. 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, il c.d. “Decreto Cura Italia”) dispone che “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata”. Continua il comma 6 precisando che “Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni sopra richiamate si applicano anche alle dichiarazioni di successione: “qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo, si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti”.

Nulla è detto per le ipotesi in cui il termine di presentazione scada successivamente alla data del 31 maggio 2020 (e magari nel periodo compreso tra il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020): per le successioni apertesi nel mese di giugno 2019 si avrebbe la singolare conseguenza che le relative dichiarazioni dovranno essere presentate prima di quelle inerenti le vicende successorie verificatesi tra l’8 marzo 2019 e il 31 maggio 2019. Per quanto iniquo, stante la mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni previste, per le successioni in scadenza dell’1 giugno 2020 si ritiene maggiormente prudente adempiere al relativo obbligo entro l’ordinaria scadenza prevista senza tener conto del periodo di sospensione.