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Emergenza COVID-19: sospesi i termini per la registrazione

L’art. 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, il c.d. “Decreto Cura Italia”) dispone che “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata”. Continua il comma 6 precisando che “Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue: “[…] si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR). Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione: a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che 27 rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR; b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche”.

Volendo comunque procedere alla registrazione (cartacea) delle scritture private prive dell'autentica, l'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 022392 del 2 aprile 2020 ha chiarito che "l'adempimento della registrazione risulta sospeso. Laddove il contribuente intendesse comunque presentare l’atto per la registrazione, sarà tenuto a pagare le relative imposte e diritti, in quanto tali versamenti non rientrano nella sospensione. Ciò posto, la presentazione degli atti per la registrazione potrà avvenire anche mediante PEC e e-mailAlla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovranno essere allegati l’atto scansionato, il modello 69 sottoscritto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dell’originale dell’atto e la conformità a questo dell’immagine inviata, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale, la copia del documento di identità del richiedente e il modello di versamento con i tributi "autoliquidati". L'ufficio, verificata la correttezza della documentazione e la congruità del versamento, effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi al contribuente. Nel caso di versamento non congruo verrà comunicata la necessità di integrare lo stesso. In caso di richiesta di registrazione atti inviata tramite PEC o e-mail, l’originale dell’atto dovrà essere depositato in ufficio, una volta terminato il periodo emergenziale".

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