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L'art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", il c.d. "Decreto Liquidità") dispone che "I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
La sospensione dei termini sembra riguardare tutte le imposte "prima casa": non solo, quindi, le fattispecie direttamente rientranti nell'alveo della citata nota II-bis, ma anche le fattispecie disciplinate dalle altre norme che richiamano la citata nota II-bis e, precisamente, l’art. 21 della TABELLA A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel fissare l’aliquota I.V.A. ridotta del 4% per l'acquisto della "prima casa", ne subordina la fruizione al ricorrere di tutte le condizioni di cui alla citata nota II-bis) e l'art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che, nel prevedere le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti della "prima casa" in caso di successione o donazione, ne subordina la fruizione alla circostanza che in capo all'unico beneficiario o ad almeno uno dei beneficiari sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla citata nota II-bis).
I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dall'1 gennaio 2021.
Tutti i termini sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 con la sola eccezione di quello previsto dal punto 4 della citata nota II-bis secondo cui "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico". Benché, infatti, l'art. 24 del Decreto Liquidità preveda indistintamente la sospensione di tutti i termini previsti dalla citata nota II-bis, senza eccezioni, si esclude che la sospensione si applichi al termine quinquennale di decadenza per l'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", in quanto, in questo caso, la sospensione si porrebbe in contrasto con la ratio della norma che è quella di favorire e non di danneggiare il contribuente. In tal senso s'è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ove viene affermato che "L'art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita".
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